La Corte EDU ha ritenuto contrario all’art. 6 § 1 della Convenzione il rifiuto del Presidente della Repubblica di Polonia di nominare giudici previamente selezionati dal Consiglio Nazionale della Magistratura, rifiuto frutto di una decisione priva di motivazione espressa e sottratta a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale. La Corte ha ricordato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 6 § 1, la controversia deve riguardare un diritto riconosciuto dall’ordinamento interno. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno lamentato la violazione del diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, contemplato dalla Costituzione polacca. La Corte ha affermato che, pur spettando alle autorità pubbliche l’individuazione dei requisiti di accesso ai diversi incarichi pubblici, queste ultime sono sempre tenute a garantire che le decisioni adottate in materia rispettino criteri di legalità, trasparenza e non arbitrarietà. Nel caso de quo i ricorrenti non sono stati tutelati in modo effettivo contro il rischio di arbitrarietà, essi infatti non sono stati informati delle ragioni del diniego della nomina e non hanno potuto sottoporre la decisione a un controllo giurisdizionale. Ne è derivata la compromissione dell’essenza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale e, conseguentemente, la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.
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