Con la decisione in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul caso di due cittadini ucraini che hanno contestato alle autorità nazionali il mancato svolgimento di un’indagine effettiva su un’aggressione subita e specificamente sulla possibile sussistenza di un movente di odio religioso. La Corte ha rammentato che, per potersi dire effettiva, un’indagine deve essere approfondita, le autorità devono sempre compiere cioè un serio tentativo di accertare quanto accaduto. Nell’indagare su episodi di violenza accompagnati da elementi che facciano supporre la sussistenza un movente d’odio, ad esempio di odio religioso, le autorità statali hanno l’ulteriore dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per accertare l’eventuale movente e stabilire se l’odio o il pregiudizio abbiano avuto un ruolo negli eventi. Il dovere di indagare sull’esistenza di un possibile collegamento tra atteggiamenti discriminatori e qualsiasi atto di violenza costituisce un aspetto degli obblighi procedurali derivanti dall’articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura), ma può essere considerato anche implicito nelle responsabilità derivanti dall’articolo 14 (divieto di discriminazione). Quando poi l’aggressione avvenga nel contesto (e a causa) dell’esercizio della libertà religiosa da parte delle vittime, come è accaduto ai ricorrenti, l’obbligo di condurre una tale indagine discende altresì dall’art. 9 CEDU. Nel caso di specie, nessun elemento emerso poteva far desumere che le autorità avessero compiuto un serio sforzo per accertare il motivo specifico dell’aggressione. Vi è stata pertanto una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 14, nonché una violazione dell’articolo 9 della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 14.
sabato, Ago 15, 2026
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