La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2026, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 54-bis del d. lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, co. 1, lett. h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici. Nello specifico, la Corte costituzionale ha osservato che la disposizione censurata ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, tutela che si esprime attraverso l’imposizione del vincolo stesso. Il particolare, la norma censurata fa prevalere l’interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale attraverso l’esclusione dell’applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte ex lege le zone gravate da usi civici. La Corte specifica, inoltre, che le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se, da un lato, possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici, dall’altro, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. Infatti, per la Corte, «semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale». Pertanto, l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione.
domenica, Ott 11, 2026
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