Il ricorso all’adozione legittimante, ossia il provvedimento con il quale viene reciso ogni rapporto tra i genitori ed i figli dichiarati adottabili, va considerata l’extrema ratio, a cui si perviene solo qualora non si ravvisi alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici. Laddove non manchi un solido rapporto affettivo, presente e costante, tra figli e genitori ma si attesti una fragilità familliare che giustificherebbe lo stato di adattabilità (nel caso di specie padre schizofrenico e madre ansiosa) è preferibile l’applicazione dell’adozione “mite”, che non interrompe il rapporto tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle.
Post correlati
La Corte Costituzionale francese esprime il proprio parziale dissenso circa l’approvazione di una legge in materia di protezione delle abitazioni contro occupazioni illegittime (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2023-853 DC, del 26.7.2023)
8 Novembre 2023
È legittima la richiesta dei genitori di non ammissione alla classe successiva del figlio con grave situazione di disagio per problemi di salute (T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. 03 ottobre 2023, n. 146)
8 Novembre 2023
La Corte EDU sulla violazione degli obblighi positivi dello Stato in un caso di violenza domestica (CEDU, sez. II, sent. del 17 ottobre 2023 ric. n. 55351/17)
8 Novembre 2023
La CEDU su inquinamento da crisi nella gestione rifiuti in Campania e discarica (CEDU, sez. III, sent. 19 ottobre 2023, ric. n. 35648/10)
8 Novembre 2023
La Corte Edu sulla mancata adozione di misure necessarie a garantire l’integrità psico-fisica diun minore in ambito famigliare (CEDU, sez. I, sentenza del 19 ottobre 2023, ric. n. 48618/22)
8 Novembre 2023