In tema di protezione internazionale, può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008.
lunedì, Ago 17, 2026
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