In tema di protezione internazionale, può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008.
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