Nell’orario di lavoro deve essere ricompreso il tempo in cui il lavoratore, benché inattivo, è forzatamente a disposizione del datore di lavoro (Cass. Civ., sez. lav, sent. 20 gennaio – 29 ottobre 2021, n. 30788)

Posto che la nozione di orario di lavoro dettata dall’art. 2 della direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE), poi codificata dalla direttiva 2003/88/CE non include tra gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro” l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente a disposizione del datore di lavoro, nell’orario di lavoro relativo al “CCNL Attività ferroviarie” le parti sociali, preso atto della peculiarità della prestazione resa nell’ambito del servizio ferroviario ed in particolare di quello di lunga percorrenza che impone necessariamente un allontanamento dalla residenza abituale del lavoratore, hanno inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno tra la partenza e l’arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto dell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio ricompensandola con una specifica indennità.

Redazione Autore