Posto che la nozione di orario di lavoro dettata dall’art. 2 della direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE), poi codificata dalla direttiva 2003/88/CE non include tra gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro” l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente a disposizione del datore di lavoro, nell’orario di lavoro relativo al “CCNL Attività ferroviarie” le parti sociali, preso atto della peculiarità della prestazione resa nell’ambito del servizio ferroviario ed in particolare di quello di lunga percorrenza che impone necessariamente un allontanamento dalla residenza abituale del lavoratore, hanno inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno tra la partenza e l’arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto dell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio ricompensandola con una specifica indennità.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024