L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, persino qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest’ultimo.
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