La Corte Edu si pronuncia sul caso di un minore intervistato (in ordine alla morte di un compagno di scuola durante una gita scolastica) senza il consenso dei genitori e senza la predisposizione, da parte dell’emittente televisiva, di misure adeguate a proteggerne l’identità. Dopo la trasmissione dell’intervista, il ricorrente (che, pur non essendo stato presente al momento dell’incidente, aveva ipotizzato delle responsabilità) era divenuto vittima di bullismo in ambito scolastico con conseguente enorme stress emotivo. I Giudici di Strasburgo hanno colto l’occasione per ricordare che il previo consenso dei genitori non è un mero requisito formale, ma una tutela fondamentale per il minore e che i fornitori di servizi di media audiovisivi devono adempiere al dovere di informare il pubblico tutelando l’identità dei minori coinvolti, i quali a causa della maggiore vulnerabilità rispetto agli adulti, possono ricevere gravi pregiudizi per la propria dignità ed il proprio benessere dalla divulgazione di informazioni sulla propria identità. Ecco, dunque, la necessità di particolari tutele legali, non assicurate nel caso di specie, in cui i giudici nazionali hanno bilanciato il diritto del ricorrente alla vita privata con il diritto dell’emittente televisiva alla libertà di espressione in maniera non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Edu stessa.
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