Non va accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta in relazione all’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 poiché, sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare e della verifica rigorosa dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, si ritiene di dover dare prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato, considerato che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria. Nel contempo, la compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta e va tenuto conto della natura espressamente temporanea della misura e del manifestato proposito di rimodulazione della stessa, all’esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre 2020.
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