L’applicazione di misure cautelari per l’associazione finalizzata al traffico di droga implica la valutazione del tempo trascorso fra un reato e l’altro. (Cass. Pen. Sez. IV, 17 settembre-30 settembre 2020, n. 27216)

L’art. 275 c.p.p., comma 3, prevede, in caso di reato rientrante nel novero della previsione dell’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, (come appunto quello ex d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 contestato al ricorrente per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all’attività di narcotraffico), una duplice presunzione: di pericolosità sociale dell’indagato, oggettivamente dipendente dal delitto di cui all’imputazione provvisoria ed avente carattere relativo, in quanto superabile dal giudice allorché accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare; di adeguatezza della sola misura carceraria, anch’essa di natura solo relativa, potendo essere evinta nell’ipotesi in cui il giudice, in relazione al caso concreto, ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. In particolare, la prima presunzione – si ribadisce, di carattere relativo – può essere soverchiata allorché emergano elementi che siano tali da dimostrare l’assenza dei pericula libertatis; fra gli elementi da valutare a detto fine rientra anche il fattore temporale che, qualora sia di notevole consistenza, impone al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari.

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