La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità del divieto di cancellazione dall’albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare (Corte costituzionale, sent. 23 maggio 2025, n. 70)

Con la sentenza n. 70 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione
della legge forense che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato non
può essere deliberata la sua cancellazione dall’albo, richiesta dallo stesso professionista.
Secondo la Consulta, quindi, il divieto contrasta, anzitutto, con l’art. 2 della Costituzione, in quanto
restringe, sia pure temporaneamente, la libertà del professionista di autodeterminarsi in ordine alla
sua permanenza nell’Ordine, impedendogli di rinunciare all’iscrizione anche quando versi nelle
condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge
richiede l’avvenuta cancellazione dall’albo. Inoltre, per i Giudici costituzionali, la norma in esame
confligge anche con l’art. 4 della Costituzione, in quanto incide in maniera sproporzionata sulla
libertà di lavoro dell’avvocato che richieda di cancellarsi dall’albo avendo intenzione di cessare
l’esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui
svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’ordine. Infatti, la libertà, anche negativa, di lavoro
viene esposta a un sacrificio la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per
la conclusione del procedimento disciplinare, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase
giurisdizionale che ad esso consegua.
Pur riscontrando che la disciplina in questione è funzionale al proficuo esercizio dell’azione
disciplinare, il quale, a sua volta, è posto a presidio di interessi che «trascendono la dimensione
interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona», la Corte afferma
che, non di meno, tra le misure idonee a realizzare tale, pur legittimo, fine il divieto di cancellazione
dall’albo non rappresenta la meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale
tensione, ponendosi in contrasto anche con l’articolo 3 della Costituzione.
La sentenza evidenzia inoltre che l’ablazione del divieto determina un vuoto normativo al quale il
legislatore può porre rimedio attraverso un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà
dell’avvocato, ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell’azione disciplinare, per lo
meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza
di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all’albo.
La Corte ha sottolineato, tuttavia, che l’estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa
sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente
alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta,
«può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata» dagli organi competenti in relazione agli stessi
fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.

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