La CEDU si è pronunciata sul caso dell’agenzia d’informazione russa Regnum. Questa è stata denunciata per diffamazione, per aver riportato informazioni diffuse dalla polizia locale circa un avvelenamento avvenuto in seguito al consumo di un succo di frutta, di una nota marca, contenente tracce di mercurio. La cassazione russa ha ritenuto che la richiedente avesse sbagliato condannandola ad una considerevole ammenda. Per questo motivo la Regnum ha addotto una violazione del diritto alla sua libertà di espressione, sancito dall’art. 10 Conv. La Corte EDU ha ricordato come la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, dichiarando inoltre che la stampa gioca un ruolo fondamentale e che alla luce della sua accessibilità e alla sua capacità di memorizzare e comunicare grandi quantità di informazioni, internet svolge un ruolo importante per migliorare l’accesso alle notizie e facilitare la diffusione delle informazioni in generale. Allo stesso tempo, il rischio di danno posto dai contenuti e dalle comunicazioni su internet, all’esercizio e al godimento dei diritti umani e delle libertà, è sicuramente maggiore di quello posto dalla stampa. Per la Corte le notizie contestate hanno trasmesso informazioni di notevole interesse pubblico in quanto l’istanza di avvelenamento da mercurio a seguito del consumo di una bibita analcolica, riguarda certamente un aspetto importante della salute umana e solleva una seria questione in termini di protezione dei consumatori. Le notizie inoltre erano puramente informative e riferivano sulle attività della polizia. Di conseguenza, la Corte ritiene che le informazioni che la cassazione aveva ritenuto diffamatorie equivalgono a dichiarazioni di fatto e proprio per questo motivo ha sottolineato l’importanza acché i doveri e le responsabilità dei media siano stati rispettati, in considerazione del modo in cui sono state ottenute le informazioni relative alle notizie. Per i giudici di Strasburgo la Soc. Regnum ha agito in adempimento del proprio dovere di fornire informazioni accurate e affidabili e nel pieno rispetto del giornalismo responsabile. Per questi motivi ha ritenuto che i tribunali russi non sono riusciti a stabilire in modo convincente e in conformità con i principi incorporati nell’art. 10 Conv., la necessità sociale per l’ingerenza lamentata. Pertanto vi è stato un intervento sproporzionato con il diritto alla libertà di espressione della ricorrente.
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