Le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, pur costituendo il prodotto di un’indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa, non potendosi prescindere al riguardo dal precipuo ruolo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’articolo 358 del c.p.p. (pertanto, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti dal consulente del pubblico ministero che non siano intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inattendibili, e comunque non risultino specificamente confutati dal consulente della difesa, il giudice può legittimamente fondarvi la sua decisione, non essendo tenuto, come del resto si desume dal combinato
disposto degli articoli 224 e 508 del c.p.p., a disporre alcun accertamento peritale).