Per i giudici amministrativi di prime cure, è illegittimo l’operato della Commissione esaminatrice di un concorso per Ufficiali in servizio permanente, poiché ha alterato l’ordine delle prove sportive obbligatorie e facoltative stabilito dal bando di concorso, che stabiliva prima l’effettuazione delle prove obbligatorie, necessarie ai fini dell’idoneità al concorso, e solo successivamente le prove facoltative. L’ordine predisposto dal bando risponde a criteri di ragionevolezza, giacché le diverse prove fisiche si sono svolte tutte lo stesso giorno, pertanto è logico dedurre che le energie del candidato siano riservate prima alle prove obbligatorie, fondamentali per la stessa idoneità al concorso, e solo successivamente a quelle facoltative, sicuramente meno determinanti rispetto all’obiettivo finale.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024