Ai fini della configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600- quater c.p., è sufficiente la riproduzione degli organi genitali del minore, quale può derivare da una registrazione operata da una videocamera appositamente occultata, pur in assenza di una rappresentazione lasciva della sessualità della vittima.
Ed invero, perché il materiale possa dirsi pedopornografico e la relativa produzione sanzionata dalla norma incriminatrice de qua, non è necessario un coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o, comunque, uno scopo sessuale.