L’inadempimento da parte del medico dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione, ovvero la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, invero, la omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia una relazione con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo caso, l’incidenza eziologica della mancata informazione è sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito e dipende dal fatto che il paziente avrebbe operato una scelta diversa se fosse stato adeguatamente informato. L’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce, pertanto, parte integrante dell’onere della prova, tale che in mancanza l’inadempimento non può assumere rilievo a fini risarcitori.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024