Il lavoratore che subisce il cosiddetto mobbing orizzontale cioè, quello attuato da colleghi con livello e mansioni equiparabili al proprio, non ha diritto al risarcimento da parte del datore di lavoro se quest’ultimo riesce a dimostrare di non essere stato a conoscenza degli atti persecutori posti in essere dai propri dipendenti. Difatti, ai fini della configurabilità del “mobbing orizzontale”, addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell’art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell’ordinaria attività di lavoro.
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