Il potere officioso del giudice del merito, volto alla sollecitazione degli uffici amministrativi
competenti, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando
la percezione dell’indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando
quest’ultima, dopo aver allegato l’avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle
condizioni idonee al conseguimento dell’indennità di cui la legge n. 210/1992 abbia
ingiustificatamente trascurato, nell’assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex
art. 89, co.1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità,
nonostante quell’esito amministrativo positivo.
venerdì, Ott 16, 2026
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