lunedì, Ago 17, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte Edu sul diritto dei magistrati ad esprimere la propria opinione su riforme costituzionali in tema di magistratura (CEDU, sez. II, sent. del 6 giugno 2023, ric. n. 63029/19)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2023 > La Corte Edu sul diritto dei magistrati ad esprimere la propria opinione su riforme costituzionali in tema di magistratura (CEDU, sez. II, sent. del 6 giugno 2023, ric. n. 63029/19)
Anno 2023Corte EDUGiurisprudenza

La Corte Edu sul diritto dei magistrati ad esprimere la propria opinione su riforme costituzionali in tema di magistratura (CEDU, sez. II, sent. del 6 giugno 2023, ric. n. 63029/19)

Di
Redazione
Pubblicato: 30 Giugno 2023
3 Min di lettura
Condividi

La decisione resa dalla Corte è stata pronunciata all’esito di un ricorso proposto contro la Turchia
da parte di una magistrata la quale era stata sanzionata dal Consiglio dei giudici e dei pubblici
ministeri per aver rilasciato un’intervista, pubblicata su un quotidiano nazionale, in merito al
referendum per l’approvazione di una legge di riforma costituzionale che apportava importanti
modifiche all’organizzazione della magistratura; referendum poi svoltosi il 16 aprile 2017.
In primo luogo, la Corte afferma che nel caso di specie trovano applicazione i principi generali,
elaborati nella sua pregressa giurisprudenza, in tema di libertà di espressione dei giudici i quali
tuttavia, proprio per la particolare missione del potere giudiziario, sono tenuti a ponderare
l’esercizio della predetta libertà con il dovere di riservatezza ogni qualvolta l’autorità e
l’imparzialità della magistratura rischiano di essere messe in discussione ovvero quando si
esprimano critiche nei confronti di altri dipendenti pubblici e, in particolare, nei confronti di altri
giudici.
Per tale ragione, la Corte ritiene che l’imposizione di una sanzione alla ricorrente per le opinioni
espresse in occasione dell’intervista abbia costituito un’indebita ingerenza nell’esercizio del suo
diritto alla libertà di espressione. Peraltro, i giudici osservano che all’epoca dei fatti la ricorrente
ricopriva anche l’incarico di segretario generale del Sindacato dei giudici, un’organizzazione
sindacale operante in difesa dello stato di diritto e dell’indipendenza della magistratura, e che in
tale veste essa aveva non soltanto il diritto ma anche il dovere di pronunciarsi sulle questioni
suscettibili di incidere sulla magistratura e sull’indipendenza della giustizia, così come quelle
implicate dal referendum indetto nel Paese.
A parere della Corte, tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente, piuttosto che costituire una
critica rivolta a persone o istituzioni mirate, si sono limitate a fare emergere le sue preoccupazioni
circa il contesto in cui la riforma costituzionale era avvenuta e le modalità con cui essa era stata
attuata, il rischio di una possibile degenerazione del sistema in un regime autoritario e, infine, le
implicazioni delle modifiche costituzionali sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi
giudiziari e sull’indipendenza della magistratura.
Tali dichiarazioni, quindi, concernevano senz’altro una questione di grande interesse pubblico –
che dovrebbe essere aperta al libero dibattito in una società democratica – e dunque richiedevano
un elevato livello di protezione.
Inoltre, la Corte sottolinea come la sanzione imposta alla ricorrente, pure se relativamente
moderata, abbia esercitato, per sua stessa natura, un effetto deterrente non solo sulla ricorrente
stessa, ma anche sulla magistratura nel suo insieme e, in particolare, sui magistrati che desiderano
partecipare a dibattiti pubblici su questioni che possono avere un impatto sulla magistratura e
sulla sua indipendenza.
Sulla scorta di quanto osservato, la Corte ritiene che la sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente
non possa essere considerata una misura necessaria in una società democratica con conseguente
violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

CEDU-sez.-II-sent.-del-6-giugno-2023-ric.-n.-6302919Download

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

Ai fini della consumazione del reato di pornografia minorile, non è necessaria una condotta di costrizione verso il minore (Cass. Pen., sez. III, sent. 19 settembre – 3 novembre 2023, n. 44175)

Per l'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non è necessaria una condotta di costrizione, essendo all'uopo sufficiente che…

Anno 2023Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
30 Novembre 2023
Di
Redazione

I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell’Unione hanno il diritto di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana (CGUE, Grande Sezione, 2 settembre 2021, C-350/20)

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa…

Anno 2021CGUEGiurisprudenza
22 Settembre 2021
Di
Redazione

Sono potenzialmente suscettibili di violare il diritto dell’Unione le varie successive modifiche della legge polacca sul Consiglio nazionale della magistratura che hanno l’effetto di rimuovere il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni di tale Consiglio con le quali si presentano al presidente della Repubblica candidati alle funzioni di giudice presso la Corte suprema (CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-824/18)

In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere…

Anno 2021CGUEGiurisprudenza
10 Marzo 2021
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.