La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162 ter c.p., non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, data la peculiarità del sistema sostanziale e processuale relativo a detti reati, che già annovera specifiche cause estintive finalizzate a promuovere la conciliazione tra le parti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, in sede d’appello, aveva richiesto rinvio per procedere al risarcimento del danno ai sensi della disciplina intertemporale dettata dall’art. 1, commi, 2, 3 e 4 della legge 23 giugno 2017, n. 103, senza aver mai attivato innanzi al giudice del primo grado la specifica procedura prevista dall’art. 35 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
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