Ai fini della legittimità del diniego di Autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci allergeni, non assume rilevanza giuridica dirimente l’applicazione di decreti legge non convertiti, quando altre ragioni indicate in motivazione dalla Amministrazione sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento di rigetto. In particolare, il diniego di rilascio della Autorizzazione ai sensi del d.m. 13 dicembre 1991, ben può fondarsi sulla carenza di elementi sostanziali (id est, sulla mancata dimostrazione della corrispondenza dei prodotti commercializzati dalla azienda farmaceutica ricorrente con quelli per i quali la sua dante causa aveva presentato la domanda nel 1991). |