L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l’irrogazione di ammende: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono state irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale; – alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga, e – che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento |