Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionali le previsioni di cui all’art. 5 del Decreto n. 167/XIV dell’Assemblea della Repubblica, trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione, nella parte che disporrebbe la modifica dell’art. 17 della L. n. 109/2009 (nota come
legge sulla criminalità informatica), per violazione degli artt. 26, comma 1, 34, comma 1, 35, commi 1 e 4, 32, comma 4 e 18, comma 2 della Costituzione della Repubblica portoghese. L’art. 17 della L. n. 109/2009 disciplina il sequestro di posta elettronica e le registrazioni di comunicazioni analoghe. Mentre la disciplina attualmente vigente contempla la competenza esclusiva del giudice, la formulazione contenuta nel Decreto è idonea a ricomprendere anche il pubblico ministero, facendo riferimento all’autorità giudiziaria competente. Si ravvisano anche modifiche consistenti
relativamente all’oggetto del sequestro e al rinvio all’art. 179 del codice di procedura penale, che disciplina il sequestro di corrispondenza. Secondo il Tribunale, l’incostituzionalità sussiste in quanto si ravviserebbe una restrizione dei diritti fondamentali all’inviolabilità della corrispondenza e delle comunicazioni e alla protezione dei dati personali nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti informatici, manifestazioni del diritto alla vita privata, non conforme al principio di proporzionalità, e in quanto sarebbero stati violati il principio della riserva di organo giudicante
e le garanzie costituzionali della difesa nel processo penale.