All’applicazione dell’art. 131-bis c.p. può pervenire direttamente la Corte di cassazione senza procedere ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto nelle decisioni di merito non sono evidenziati elementi valutativi aventi carattere preclusivo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, della suddetta disposizione.
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