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> Blog > Giurisprudenza > Cassazione penale e tribunali di merito > anno 2020 > Decreto Rilancio: albergatori e reato di peculato (Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30227)
anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza

Decreto Rilancio: albergatori e reato di peculato (Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30227)

Di
Redazione
Pubblicato: 10 Novembre 2020
3 Min di lettura
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Deve escludersi che l’art. 180 del cd. decreto rilancio (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 20 luglio 2020), qualificando l’albergatore quale “responsabile del pagamento dell’imposta” e non più come incaricato di pubblico servizio, abbia comportato un’abolitio criminis delle condotte di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da parte dello stesso. Segnatamente, la condotta dell’albergatore che abbia omesso di versare all’amministrazione le somme di denaro riscosse dai clienti a titolo di imposta di soggiorno configurava pacificamente, prima dell’intervengo del d.l. cit., un’ipotesi di peculato ex art. 314 c.p. Ciò in quanto, si riteneva che l’albergatore ricoprisse il ruolo di incaricato di pubblico servizio (in quanto ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo), così soddisfando il requisito soggettivo richiesto dall’art. 314 c.p., reato cd. proprio. Tale qualifica soggettiva ha subito un mutamento per effetto del citato decreto rilancio, ove all’art. 180 si modifica la disciplina extrapenale del relativo rapporto tributario, qualificando l’albergatore come “responsabile del pagamento dell’imposta” in solido con il cliente, così facendo venire meno pro futuro la sua qualifica pubblicistica. Siffatta modifica non rappresenta, tuttavia, un’abrogazione rilevante ai sensi del co. 2 dell’art. 2 c.p., cui conseguirebbe la non punibilità anche dei fatti pregressi, ancorché coperti dal giudicato. Deve escludersi, infatti, che la sopravvenienza normativa in esame abbia dato luogo a una successione di leggi penali, avendo operato una mera modifica di norme extrapenali non integratrici. La disciplina dell’art. 2 c.p. è, invero, unicamente applicabile nelle ipotesi in cui la modifica normativa incida sulla portata della fattispecie legale astratta e dunque su «norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie». Da tale novero sono, invece, escluse «le norme richiamate da elementi normativi» della fattispecie, come quelle concernenti la qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, operando piuttosto sul piano dei presupposti di fatto per l’applicazione della norma incriminatrice.
Pertanto, la modifica della disciplina tributaria di cui all’art. 180 d.l. cit. non ridonda in modifica della legge penale, essendo rimasto inalterato non solo il precetto (art. 314 c.p.), ma anche la qualifica soggettiva (art. 358 c.p.) la cui sussistenza è richiesta ai fini della punibilità a titolo di peculato, restando quindi sottratta alla regola di retroattività prevista dall’art. 2, co. 2 c.p. per l’ipotesi di abolitio criminis. In definitiva, quanto alle conseguenze della novella in relazione alle condotte antecedenti, in mancanza di norme di diritto intertemporale, trattasi di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall’entrata in vigore della novella e non per il passato.

Cass. pen. n. 30227-2020Scarica

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