Smart-Working in casi di disabilità. Una forma di tutela sociale (Trib. di Bologna, Sez. Lav., Decr. 23 aprile 2020, n. 2759)

Il Tribunale di Bologna riconosce il diritto della ricorrente, con problemi di disabilità e convivente a sua volta con la figlia disabile, a lavorare nella modalità del cd. lavoro agile o smart working, in quanto la modalità in presenza potrebbe pregiudicare gravemente il loro stato di salute essendovi una maggiore esposizione al rischio di contagio. Di certo il Tribunale tiene in debita considerazione la preventiva richiesta della ricorrente, oltre alla compatibilità della prestazione lavorativa con le modalità informatiche o con la tecnologia disponibile. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017. La ricorrente, invalida al 60%, convivente con figlia con handicap grave, sembra avere diritto, ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.

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