venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte Edu sull’arresto di un cittadino accusato di reati legati al terrorismo (CEDU, sez. V, sent. 17 settembre 2020, ric. n. 58444/15)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2020 > La Corte Edu sull’arresto di un cittadino accusato di reati legati al terrorismo (CEDU, sez. V, sent. 17 settembre 2020, ric. n. 58444/15)
anno 2020Corte EDUGiurisprudenza

La Corte Edu sull’arresto di un cittadino accusato di reati legati al terrorismo (CEDU, sez. V, sent. 17 settembre 2020, ric. n. 58444/15)

Di
Redazione
Pubblicato: 30 Settembre 2020
6 Min di lettura
Condividi

Con la decisione in esame, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato contro l’Ucraina dal signor Grubnyk il quale ha denunciato, sotto molteplici aspetti, la violazione degli artt. 5 e 6 della CEDU.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato accusato dalle autorità ucraine di aver pianificato l’attentato terroristico verificatosi nel settembre del 2015 nella città di Odessa e, per tale ragione, arrestato dagli agenti di polizia nella giornata del 19 ottobre 2015. Il giorno successivo, inoltre, il tribunale distrettuale di Odessa Prymorsky ordinava la custodia cautelare del ricorrente. Quest’ultimo, tuttavia, faceva appello alla Corte d’Appello Regionale di Odessa sostenendo, in particolare, che si fosse registrato un ritardo nella stesura del verbale di arresto, redatto soltanto il giorno successivo, con conseguente negazione delle garanzie procedurali; che non fossero state tempestivamente illustrate le ragioni del suo arresto; che il fermo, benché non avvenuto nell’immediatezza del fatto di reato, fosse stato ordinato in mancanza di una previa decisione del tribunale; che le prove presentate dall’investigatore fossero insufficienti a sostenere un ragionevole sospetto nei suoi confronti; che il tribunale distrettuale non avesse tenuto in debito conto la possibilità di ricorrere ad una misura preventiva non detentiva; che, da ultimo, la dichiarazione contenuta nell’ordinanza di detenzione, secondo cui egli avesse “commesso un reato particolarmente grave”, fosse in contrasto con il principio della presunzione di innocenza. Ciononostante, la Corte d’Appello confermava l’ordine di detenzione. Adita dal ricorrente, la Corte EDU rileva che nel caso concreto si sia effettivamente verificato un ritardo nella redazione del rapporto di arresto; a tal proposito, i giudici di Strasburgo ribadiscono che l’assenza di un verbale di arresto deve di per sé essere considerata un grave inadempimento, poiché la detenzione non registrata di un individuo comporta una negazione delle garanzie di fondamentale importanza contenute nell’articolo 5 della Convenzione. In secondo luogo, la Corte EDU afferma che l’arresto del ricorrente, condotto senza una preventiva decisione del tribunale, mancasse di ogni presupposto di legittimità poiché il codice di procedura penale autorizza una tale costrizione della libertà personale per il solo caso in cui l’arresto sia eseguito immediatamente dopo la commissione del reato. Per conseguenza, è da ritenersi che pure con riferimento al secondo motivo di ricorso sia stata integrata la violazione del parametro evocato di cui all’art. 5 della Convenzione. Diametralmente opposte sono invece le conclusioni rassegnate dalla Corte EDU circa la mancata tempestiva illustrazione dei motivi dell’arresto, per come denunciata dal ricorrente. Spiega infatti la Corte che l’obiettivo principale dell’articolo 5 § 2 non è quello di salvaguardare il diritto di un ricorrente all’assistenza legale in un procedimento penale, ma piuttosto quello di garantire una protezione contro la privazione arbitraria della libertà e consentire al ricorrente di ottenere un controllo effettivo della legittimità della sua detenzione; un controllo che non potrebbe essere effettuato qualora non fossero note le ragioni dell’arresto. Nel caso di specie, tuttavia, deve obiettarsi che un possibile ritardo nella spiegazione formale dei motivi dell’arresto del ricorrente non abbia prodotto nei suoi confronti alcun effetto pregiudizievole ai fini di una possibile contestazione della legittimità della detenzione, dunque escludendosi ogni lamentata violazione dell’art. 5 § 2 della Convenzione. Altra censura è quella avanzata dal ricorrente in merito all’asserita violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione in tema di validità del regime di custodia cautelare continuata. In senso contrario, i giudici di Strasburgo hanno sostenuto che le motivazioni argomentate dai tribunali nazionali fossero tali da integrare i presupposti di legittimità evocati dal parametro convenzionale, specie osservando che le autorità avessero comunque il dovere di proteggere i diritti delle vittime effettive e potenziali di violenti attacchi terroristici. Di qui, l’infondatezza della lesione lamentata dal ricorrente. Infine, il signor Grubnyk ha denunciato la violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione circa la mancata osservanza del principio della presunzione di innocenza, laddove l’ordinanza di custodia cautelare si esprimeva nel senso che il ricorrente avesse “commesso un reato particolarmente grave”. A tal riguardo, la Corte ribadisce che il principio della presunzione di innocenza, ai sensi dell’articolo 6 § 2, deve ritenersi violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione di un pubblico ufficiale riguardante una persona accusata di un reato riflettano la convinzione che quest’ultima sia colpevole pur in assenza di una formale constatazione. Nel caso in esame, la Corte rileva infatti che l’espressione utilizzata dal tribunale distrettuale potesse essere letta solo nel senso che, a parere dell’autorità giudiziaria, il ricorrente fosse effettivamente colpevole del grave reato di cui era egli stato semplicemente sospettato e non condannato all’epoca. Ne consegue la dichiarazione di fondatezza della censura mossa dal ricorrente in riferimento all’art. 6 § 2 della Convenzione.

CEDU, Case of Grubnyk, 25 settembre 2020Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso, e non trasmette la questione di costituzionalità, proposto da M contro la sua ineleggibilità immediata: una decisione contraria alla «libertà di candidarsi»?(Conseil D’Etat, sentenza del 15 ottobre 2025, contenzioso n. 506106)

Il Consiglio di Stato, con l’annotata decisione, ha respinto il ricorso attraverso il quale si chiedevadi annullare, per eccesso di…

GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera
22 Ottobre 2025
Di
Redazione

Caso Stamina: legittimo il rifiuto delle autorità italiane ad autorizzare la terapia (CEDU, sentenza sez. II 28.5.2014 n. 62804/13)

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito la legittimità della decisione delle autorità italiane di rifiutare l’accesso al metodo…

anno 2014Corte EDUGiurisprudenza
29 Maggio 2019
Di
Redazione

La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)

Una decisione, a dir poco, densa di spunti di riflessione, oltre che di scottante attualità. Per l'art. 66 della Costituzione…

GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera
29 Marzo 2022
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.