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GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso, e non trasmette la questione di costituzionalità, proposto da M contro la sua ineleggibilità immediata: una decisione contraria alla «libertà di candidarsi»?(Conseil D’Etat, sentenza del 15 ottobre 2025, contenzioso n. 506106)

Di
Redazione
Pubblicato: 22 Ottobre 2025
4 Min di lettura
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Il Consiglio di Stato, con l’annotata decisione, ha respinto il ricorso attraverso il quale si chiedeva
di annullare, per eccesso di potere, il rifiuto del Primo Ministro di abrogare o modificare alcune
disposizioni regolamentari del Codice elettorale che, in merito all’elezione del Presidente della Repubblica, determinano l’esclusione delle liste elettorali delle quali fanno parte persone private dei diritti di elettorato attivo e passivo (diritto di votare e diritto di essere eletto). Il massimo organo della Giustizia
Amministrativa francese respinge la richiesta per carenza di potere, in quanto il Primo Ministro non
ha competenza in merito all’abrogazione o modificazione di disposizioni normative in generale, né
tantomeno in una materia, peraltro così sensibile, qual è quella elettorale. Dopo aver richiamato gli
artt. 6, 25 e 34 della Costituzione, sulla circostanza che i requisiti di eleggibilità e ineleggibilità per
l’elezione del Presidente della Repubblica sono posti dalla Legge Organica, il Consiglio di Stato osserva
in motivazione che la richiesta presentata al Primo Ministro dalla ricorrente: «non riguarda, in realtà,
l’abrogazione o la modifica di disposizioni regolamentari, bensì l’emanazione di disposizioni rientranti
nell’ambito di applicazione della legge o della legge organica. Pertanto, il Primo Ministro era tenuto a
respingere la richiesta presentatagli». Contestualmente, la ricorrente solleva incidente di
costituzionalità, precisamente chiede al Consiglio di Stato, a sostegno della domanda di
annullamento, di deferire alla Corte Costituzionale questione di conformità, con i diritti e le libertà
garantiti dalla Costituzione, dell’art. 471, comma 4, cod. proc. pen., che autorizza l’esecuzione
provvisoria di alcune sanzioni penali, di alcune disposizioni del codice elettorale e di alcune disposizioni
concernenti l’elezione del Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato, data la suindicata
motivazione del rigetto della domanda di annullamento, fondata su di una non configurabile ipotesi – secondo i Giudici – di eccesso di potere, non ritiene neppure necessario rimettere la questione alla
Corte Costituzionale, non ravvisando alcun attentato ai diritti e libertà garantiti in Costituzione. Il tema
dei diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo è un tema che divide, data la comprensibile
rilevanza degli interessi sottesi alle situazioni giuridiche soggettive, tanto da indurre a discutere sulla
legittimità di simili misure sanzionatorie afflittive ed accessorie, che privano o limitano l’esercizio
dei diritti di elettorato. Solo tre rapidi riferimenti: al rispetto del c.d. fair trial, per il quale la natura
penale di una sanzione afflittiva, affinchè il relativo procedimento sanzionatorio non «presenti
criticità», andrà valutata non in astratto, ma in concreto (v. Convenzione EDU, artt. 6 e 7 e
giurisprudenza Corte EDU di riferimento); al caso della legge Severino, d.lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 (al riguardo, v. Corte Cost., n. 236 del 2015 e n. 276 del 2016, in www.giurcost.it); ai casi in materia
elettorale decisi dal Conseil Constitutionnel, quale Giudice elettorale, in applicazione dell’art. 58 della
Costituzione, con il compito di vigilare sulla regolarità dell’elezione presidenziale: ci si riferisce alle
decisioni PDR, in materia di Élection présidentielle, n. 2022-198, del 16.6.2022, n. 2022-197, del
27.4.2022, n. 2022-196, del 13.4.2022, n. 2022-195, del 13.4.2022, n. 2022-194, del 7.4.2022, in questa
Rivista.

Conseil D’Etat n. 2025-506106Download

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Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

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