Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p. o nel quale l’integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p.
venerdì, Ott 16, 2026
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