L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.
venerdì, Ott 16, 2026
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