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> Blog > Fascicoli > Numero 1-2019 > Contributo allo studio della buona fede eterointegrativa e rimediale: da fenomeno pregiuridico a regola, pubblica e privata, di validità degli atti?
FascicoliNumero 1-2019

Contributo allo studio della buona fede eterointegrativa e rimediale: da fenomeno pregiuridico a regola, pubblica e privata, di validità degli atti?

Di
Francesco Rinaldi
Pubblicato: 6 Giugno 2019
5 Min di lettura
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La traslazione della regola della buona fede dal diritto privato, suo alveo naturale, al diritto pubblico, è destinata a produrre effetti significativi, con particolare riferimento alla sua funzione eterointegrativa e rimediale, nel contesto della fluida relazione con la tutela dell’affidamento e con la diligenza, regola del giudizio di responsabilità. Le disposizioni normative, norme senza fattispecie, in materia di buona fede, creazione del diritto romano, principio costituzionale e principio generale dell’ordinamento comunitario, si pongono sia quali regole di responsabilità, sia quali regole di validità degli atti e dei provvedimenti, avendo valore di norme imperative e di ordine pubblico e costituendo la buona fede attuazione di inderogabili doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). Ci si chiede se si configuri un’autonoma categoria di invalidità/inefficacia, dai tratti tipici. La materia della buona fede precontrattuale, in relazione alla formazione del contratto privato e pubblico offre spunti di riflessione significativi in argomento. La natura imperativa e di ordine pubblico delle disposizioni normative di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. – e, più in generale, delle previsioni normative in materia di buona fede, riflesso di interessi generali – sembra determinare, in caso di violazione, sia l’illiceità della condotta e conseguente responsabilità (correttezza); sia l’invalidità (illegalità) degli atti privati e dei provvedimenti amministrativi, non ammettendosi, in argomento, distinzioni tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, in quanto disposizioni normative di un «diritto» che è «comune e basta», ricordando l’insegnamento di S. Pugliatti, dalle Lezioni di diritto civile e di diritto amministrativo. Ci si interroga, poi, sulla genesi ed evoluzione dell’attuale sistema di diritto comune, tra codificazione e decodificazione, nonché su cosa determini, oggi, la distinzione tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, specialmente in materie miste pubblico/private, quali i contratti pubblici. La buona fede sembra assumere una dimensione generale di argine all’«abuso del potere», nel prisma di un dialogo competitivo tra principi generali e diritto giurisprudenziale. Senza neppure omettere di rilevare, mutando prospettiva, che anche nel diritto privato sono rinvenibili situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo.

The transfer of the rule of good faith from private law, its natural river bed, to public law, is destined to produce significant effects, with particular reference to its heterointegrative and remedial function, in the context of the fluid relationship with the protection of reliance and with diligence, rule of responsibility judgment. The normative dispositions, rules without model or hypotetical fact situation, in matter of good faith, creation of the Roman law, constitutional principle and general principle of the European Communities law, are set both as rules of responsibility, both as rules of validity of the acts and the administrative action, having value of imperative rules and of public order and constituting the good faith implementation of mandatory duties of social solidarity (Art. 2 of the Constitution). One wonders if there is an autonomous category of invalidity/ineffectual in law, with typical traits. The matter of precontractual good faith, in relation to the formation of the private and public contract, offers significant insights on the subject. The mandatory and public order nature of the regulatory provisions pursuant to Artt. 1337 and 1338 cod. civ. – and, more generally, of the legislative provisions on good faith, reflection of general interests – seems to determine, in the event of a violation, both the unlawfulness of the conduct and the consequent responsibility (correctness); both the invalidity (illegality) of private acts and the administrative action, not allowing for distinctions between rules of public law and rules of private law, as normative provisions of Ius commune, recalling the teaching of S. Pugliatti, from the Lessons of civil law and administrative law. The question arises, then, of the genesis and evolution of the current system of Ius commune, between codification and decoding, as well as on what determines today the distinction between rules of public law and rules of private law, especially in mixed public/private matters, such as public contracts. Good faith seems to take on a general dimension of the “abuse of power”, in the prism of a competitive dialogue between general principles and jurisprudential law (judge made law). Without even omitting to point out, changing perspective, that even in private law subjective juridical situations of legitimate interest can be found.

F. Rinaldi – Contributo allo studio della buona fede eterointegrativa e rimediale
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