La Corte EDU ha ribadito che l’articolo 3 della Convenzione incarna uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Tale previsione, contrariamente alla maggior parte delle clausole normative della Convenzione e dei Protocolli nn. 1 e 4, e in base all’articolo 15 § 2 non subisce alcuna deroga neppure in caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione.
Nella specie, il trattamento violento inflitto dalla polizia ad un soggetto affetto da disturbi psichici durante il suo arresto, benché derivante da una inesperienza e da un mancato addestramento degli agenti a fronteggiare le reazioni delle persone con disturbi mentali, integra una violazione del suddetto articolo 3.
Infatti, tali atti violenti, ripetuti ed inefficaci sono stati praticati a danno di una persona particolarmente vulnerabile, chiaramente incapace di comprendere e di far fronte alla situazione e costituiscono una violazione della dignità umana.