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> Blog > Giurisprudenza > CGUE > Anno 2024 > La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di attività esercitata da una commissione di inchiesta parlamentare (CGUE, Grande Sezione, 16 gennaio 2024, C-33/22)
Anno 2024CGUEGiurisprudenza

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di attività esercitata da una commissione di inchiesta parlamentare (CGUE, Grande Sezione, 16 gennaio 2024, C-33/22)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Gennaio 2024
2 Min di lettura
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L’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: un’attività non può essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, esulante dall’ambito di applicazione di tale regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: non possono essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza nazionale escluse dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, le attività di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, aventi l’obiettivo di indagare sulle attività di un’autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale autorità. L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: qualora uno Stato membro abbia scelto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, di istituire un’unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a sorvegliare l’applicazione del suddetto regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta.

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