L’accesso civico generalizzato vige anche per gli enti privati limitatamente alle attività d’interesse pubblico, inclusi gli atti di diritto privato volti a curare bisogni della collettività. Vi rientrano le decisioni organizzative se strumentali alle funzioni pubblicistiche; pertanto, le selezioni dei dirigenti apicali — incidendo sulla qualità del servizio reso — sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.
venerdì, Ott 16, 2026
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