In tema di riscatto ai fini pensionistici del corso legale degli studi universitari degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, il periodo riscattabile ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – richiamato, quanto al personale militare, dalla norma eccezionale di cui all’art. 1860 c.m. – decorre a ritroso dalla data di conseguimento del titolo di laurea, entro il limite massimo corrispondente alla durata legale del corso, e non dalla data di immatricolazione; tale disciplina, attesa la strutturale diversità degli status e delle discipline previdenziali del personale civile e di quello militare, non può essere assimilata, in chiave sistematica e nell’ottica di un’auspicata omogeneità di trattamento, a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 13 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973.
venerdì, Ott 16, 2026
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