La Corte EDU si pronuncia in merito alla presunta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, invocata da una comunità religiosa, riconosciuta quale
ente di diritto pubblico. Nel 2019, tale comunità si era vista rigettare dalla Corte di Cassazione
greca la richiesta di essere giudizialmente riconosciuta come unica proprietaria di un
appezzamento di terreno, poiché lo Stato greco aveva qualificato il bene come “proprietà nemica”,
ritenendolo soggetto alle disposizioni della legislazione postbellica sui beni appartenuti a cittadini
italiani e tedeschi. La comunità ricorrente sosteneva, invece, di aver acquisito legittimamente la
proprietà del terreno nel 1934, a seguito del versamento dell’indennizzo per l’espropriazione
previsto dalla legge, e di aver esercitato per decenni i diritti dominicali sul bene, senza interferenze
statali sino al 1975 circa. A detta della ricorrente, la sentenza della Corte di Cassazione del 2019
aveva determinato un’ingerenza arbitraria e non prevedibile nel suo diritto al pacifico godimento
del bene.
Dal canto loro, i Giudici di Strasburgo, nel valutare la fondatezza della doglianza, rilevano che la
proprietà del lotto risultava effettivamente già trasferita alla comunità nel 1934 e che la successiva
qualificazione del bene come “nemico”, sulla base della legge degli anni ’50, non era né coerente
con il principio di legalità, né prevedibile da parte dell’ente di diritto pubblico. Per tale motivo, ha
dichiarato la violazione dell’art. 1 del Protocollo, senza ritenere necessario verificare se fosse stato
raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse generale e la tutela dei diritti della comunità
ricorrente.

