La CEDU sulla violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione. (CEDU, sez. I, sent. 23 settembre 2025, ric. n. 6045/24)

Nel caso di specie, la Corte EDU è stata chiamata a pronunciarsi sugli obblighi positivi derivanti
dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, con riguardo alle violenze domestiche e alle molestie subite
dalla ricorrente ad opera dell’ex compagno. Quest’ultima lamentava, in particolare, il ritardo dei
tribunali nazionali nell’esame delle sue istanze, il rigetto della domanda di protezione in sede
civile e la scarsa effettività dell’indagine penale avviata a seguito delle denunce.
La Corte, dal canto suo, ha ricordato che, per integrare una violazione dell’articolo 3, i
maltrattamenti devono raggiungere una soglia minima di gravità, la quale non richiede
necessariamente lesioni corporali, ma può ricorrere anche in presenza di condotte che producano
paura, umiliazione o ansia tali da spezzare la resistenza morale e psicologica della vittima. Nel
caso concreto, la ricorrente era stata vittima, non solo di aggressioni documentate da certificati
medici, ma aveva anche vissuto per un significativo periodo di tempo in un clima di ostilità e
coercizione, caratterizzato da pressioni psicologiche e restrizioni alla libertà personale.
La Corte ha quindi ritenuto tali circostanze sufficientemente gravi da superare la soglia dell’art. 3 e
da attivare gli obblighi positivi dello Stato. In tal senso, richiamando la propria giurisprudenza, i
giudici di Strasburgo hanno ribadito che, in materia di violenza domestica, le autorità devono
reagire tempestivamente e condurre una valutazione completa del rischio di reiterazione delle
violenze; tuttavia, nel caso in esame, i fatti non sono stati affrontati nella loro specificità di violenza
domestica né è stata dimostrata la particolare diligenza richiesta.
Ne consegue la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

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