La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito, sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per le stesse ragioni già esplicitate nelle sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025. Ad avviso del GIP di Bologna che deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio, per avere accompagnato in una struttura svizzera una persona, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire, la richiesta di archiviazione non potrebbe essere accolta giacché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale e non si trovava, pertanto, nelle condizioni che (secondo la sentenza n. 242 del 2019) rendono non punibile l’aiuto prestato all’altrui suicidio. Il GIP ha chiesto alla Corte di estendere la portata della precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell’accesso al suicidio assistito. Tuttavia, come già accaduto con le sent. nn. 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita crei una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. Attraverso il richiamo alla sent. del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che» – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto (riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 – in conformità all’art. 32, co. 2, Cost.), «di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». La Corte ha poi ribadito che «una simile ratio» «non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure». Inoltre, la Corte ha ribadito la necessità di un intervento del legislatore indirizzato a bilanciare il principio personalista, la libertà personale e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell’ordinamento di tutelare la vita. Ciò sia rispetto al rischio di condotte «abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza», sia rispetto al pericolo che si determini una «pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte».
venerdì, Ott 16, 2026
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