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La Corte Costituzionale francese sulla produzione di energie rinnovabili: tra disposizioni prive di portata normativa e cavaliers législatifs. Legge relativa all’accelerazione della produzione di energie rinnovabili (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2023-848 DC, del 9.3.2023)

Di
Redazione
Pubblicato: 31 Marzo 2023
5 Min di lettura
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Una decisione di scottante attualità e densa di spunti di riflessione. Il Conseil Constitutionnel, a conclusione di un giudizio a priori di costituzionalità (DC), afferma la conformità a Costituzione di otto disposizioni della Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ma le ritiene prive di portata normativa; ulteriori undici disposizioni configurano cavaliers législatifs. Secondo una comune enunciazione, nel contesto del sistema giuridico francese, si definisce cavalier législatif un articolo di legge che introduce disposizioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto del disegno di legge in discussione. Si tratta di una «prassi politica» che risponde al tentativo di introdurre disposizioni legislative senza sollevare l’attenzione di eventuali opposizioni. Disposizioni che, dunque, cerano tensione con il contenuto dell’art. 45, comma 1, della Costituzione, per il quale gli emendamenti parlamentari o governativi devono pur sempre avere un legame, almeno indiretto, con il testo di legge in discussione. Il Consiglio costituzionale è chiamato a pronunciarsi su richiesta di oltre sessanta deputati, firmatari di due ricorsi sottoposti alla Corte. E’, in particolare, censurato l’articolo 19 della legge, dal quale deriverebbe il rischio che progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile o di stoccaggio di energia, pur rispondendo a ragioni di interesse pubblico, tuttavia possono essere approvati in deroga ai divieti di nuocere a specie protette. Secondo i ricorrenti, non sarebbe da ammettere presunzioni iuris et de iure circa la congruità dei progetti per il semplice fatto che, in quanto inerenti a beni energetici, corrispondano a interessi pubblici rilevanti. Una simile «presunzione» violerebbe costituzionali prerogative di difesa sia individuale che ambientale, in violazione della Carta dell’Ambiente, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 5 e 6, in quanto non terrebbero in alcuna considerazione concreta eventuali effetti nocivi per la salute, intesa pure quale diritto a vivere in un ambiente salubre, delle popolazioni locali e di specie protette e relativi habitat. Secondo il Consiglio costituzionale i lavori preparatori della legge sulle energie rinnovabili evidenziano che le relative disposizioni mirano a promuovere la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo delle capacità di stoccaggio dell’energia, senza pregiudicare il valore costituzionale della tutela dell’ambiente. Ciò, anche in considerazione del fatto che, in sede di attuazione dei progetti e di installazione di eventuali strutture, comunque, in sede di rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno essere rispettate tutte le condizioni poste a tutela di simili beni fondamentali, quali sono salute ed ambiente, dall’articolo L. 411-1 del Codice dell’ambiente. Al riguardo, l’autorità amministrativa competente assicura, sotto il controllo giurisdizionale, che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in un’equa comparazione tra interessi, e che eventuali deroghe non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione favorevole, delle specie protette nel loro habitat naturale. Inoltre, il Consiglio costituzionale rileva che il legislatore, pur avendo demandato ad un decreto del Consiglio di Stato il compito di definire le condizioni che devono soddisfare i progetti di produzione di energia rinnovabile o di impianti di stoccaggio dell’energia, ha, tuttavia, stabilito che dette condizioni siano fissate tenendo conto delle tipo di fonte di energia rinnovabile, la potenza totale prevista dell’impianto progettato e il contributo complessivo previsto da impianti di potenza, affinché il tutto avvenga nel rispetto dei sovraordinati valori costituzionali che innervano pure il Codice dell’energia. Di conseguenza, le disposizioni censurate non violano, secondo il Conseil, l’art. 1 della Carta dell’ambiente, né non sono viziate da incompetenza. Ulteriori previsioni normative, oggetto di censura, si limitano, invece, ad imporre semplici adempimenti formali, onde assicurare che i destinatari di autorizzazioni ambientali siano tempestivamente informati circa eventuali opposizioni proposte contro le autorizzazioni loro concesse. Anche in tal caso, non si registrano, pertanto, violazioni della Costituzione. Il Conseil censura, invece, ulteriori disposizioni aventi carattere di cavaliers législatifs, nel significato dianzi precisato, per contrasto con l’articolo 45 della Costituzione, tuttavia senza poterne dichiarare l’incostituzionalità, in quanto disposizioni prive di un areale ed effettiva portata normativa, non in grado di pregiudicare, dunque, altre disposizioni costituzionali.

Conseil Constitutionnel n. 2023-848 DCScarica

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