Con la sent. n. 148 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ne ha dichiarato l’incostituzionalità di diverse disposizioni. Nel confermare quanto stabilito dalla sent. n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa in materia di tutela della salute poiché con alcune disposizioni la Regione non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma «si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione». In particolare, la Corte ha ritenuto che l’esercizio della competenza concorrente nella materia della tutela della salute non possa ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Nello specifico, come già affermato nella sent. n. 204 del 2025 (con riferimento alla legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe) la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali. Tuttavia, numerose disposizioni hanno illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale e, per questo motivo la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, co. 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale». Secondo quanto disposto dalla Corte, la disposizione vìola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, «realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte». La legislazione regionale, infatti, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, «non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte», cristallizzandoli nelle proprie disposizioni. Anche l’art. 4 è stato dichiarato incostituzionale per le specifiche previsioni che «fissano stringenti termini per lo svolgimento» del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale. Secondo i giudici costituzionali è stata violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Le previsioni sarde contrastano con i principi fondamentali desumibili dalla legge n. 219 del 2017 che, invece, valorizzano e promuovono la «cosiddetta alleanza terapeutica», per cui, ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati». La sentenza ha peraltro anche ricordato il «diritto della persona “a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci”». Inoltre, l’articolo 4, co. 12, è stato dichiarato incostituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente. Questa disposizione, riconoscendo alla persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilità di «decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento», si rivela «del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito», nel quale «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte». Altresì, sono stati dichiarati incostituzionali l’art. 5, in base al quale le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, e l’art. 4, co. 10, diretto ad assicurare che tale procedura avvenga nel termine di sette giorni dalla richiesta.
venerdì, Ott 16, 2026
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