Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite: i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva. La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all’imputato, operata nella sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio di primo o secondo grado, non incide retroattivamente e, pertanto, non determina riduzione del termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con una delle suddette pronunce.
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