Nella decisione qui annotata, la Corte di Strasburgo si è pronunciata nel merito di un ricorso presentato contro l’Italia da parte di alcuni cittadini i quali lamentavano la violazione dell’art. 8 CEDU in seguito alla dichiarazione di disponibilità all’adozione di una bambina e all’interruzione dei contatti con la famiglia d’origine.
In generale, la Corte ribadisce che, per un genitore e il proprio figlio, stare insieme è un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure domestiche che li tengono separati costituiscono un’ingerenza nel diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione. Tale ingerenza viola il parametro convenzionale a meno che non sia “prescritta dalla legge”, persegua uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8 e possa essere considerata una misura “necessaria in una società democratica”. Di conseguenza, nei casi di imposizione di un affido pubblico che limiti la vita familiare, le autorità hanno il dovere positivo di adottare ogni misura per agevolare il ricongiungimento familiare non appena ragionevolmente possibile.
Più esattamente, nel valutare la necessità di un’ingerenza, la Corte considererà se, alla luce del caso nel suo complesso, le autorità nazionali abbiano fornito motivi pertinenti e sufficienti a tale scopo e se l’ingerenza corrisponda a un’urgente necessità sociale: in particolare, se sia proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, tenuto conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra i pertinenti interessi contrapposti.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che i motivi addotti dai tribunali nazionali fossero insufficienti a giustificare la rottura definitiva e irreversibile del vincolo familiare.
In particolare, le autorità nazionali non hanno dimostrato in modo convincente che, nonostante l’esistenza di soluzioni meno radicali che avrebbero tutelato gli interessi del minore e preservato il rapporto familiare, il provvedimento impugnato costituisse l’opzione più appropriata. Nonostante il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, l’ingerenza nella vita familiare dei primi due ricorrenti (rectius i genitori) non è stata pertanto proporzionata al legittimo obiettivo perseguito. La Corte ritiene altresì che la procedura in questione non sia stata accompagnata da garanzie proporzionate alla gravità dell’ingerenza e agli interessi in gioco. Conclude pertanto che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Analoghe sono le considerazioni maturate dalla Corte rispetto al ricorso proposto dai nonni materni della bambina, rispetto ai quali i giudici di Strasburgo osservano che la “vita familiare”, ai sensi dell’articolo 8, comprende almeno i legami tra parenti stretti, ad esempio quelli tra nonni e nipoti, poiché tali parenti possono svolgere un ruolo considerevole nella vita familiare. Il “rispetto” di una vita familiare così intesa implica un obbligo per lo Stato di agire in modo tale da consentire a questi legami di svilupparsi normalmente.
Anche in questo caso, tuttavia, la Corte ritiene che le autorità competenti non abbiano compiuto gli sforzi necessari per salvaguardare il rapporto familiare tra i ricorrenti e la nipote, determinandosi così una violazione dell’art. 8 CEDU.
venerdì, Ott 16, 2026
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