Con la decisione in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul caso di un cittadino georgiano, cui è stato impedito di portare avanti una protesta pacifica individuale. Atteso che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti di una società democratica e una delle condizioni essenziali per la realizzazione personale dell’individuo, la Corte ha sottolineato che la necessità di restringerla deve essere comprovata in modo convincente: l’aggettivo “necessario” impiegato dall’art. 10 § 2 impone la dimostrazione dell’esistenza di un pressante bisogno sociale che la motivi. Se, per di più, le opinioni espresse riguardano questioni di pubblico interesse, come nel caso in esame, per giustificare qualsiasi limitazione devono sussistere ragioni particolarmente rilevanti. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l’allontanamento del ricorrente dal luogo della manifestazione e la sanzione amministrativa successivamente comminata nei suoi confronti abbiano rappresentato un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione e, sebbene le misure adottate possano essere considerate dirette al perseguimento di uno scopo legittimo ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione – quello della prevenzione dei reati – le autorità nazionali non hanno fornito motivazioni sufficienti a dimostrare la necessità di una tale ingerenza. Se è vero infatti che possono essere considerate “necessarie in una società democratica” misure volte a scoraggiare il danneggiamento di monumenti pubblici che fanno parte del patrimonio culturale di una società, in questo caso il ricorrente non ha manifestato l’intenzione di distruggere o deturpare il monumento nei pressi del quale avrebbe dovuto realizzare la sua protesta. Vi è stata pertanto una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
venerdì, Ott 16, 2026
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