Con la sentenza n. 179 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art.
554-ter, co. 3, c.p.p. In tale ultima norma è disposto, infatti, che il giudice del dibattimento deve
essere semplicemente «diverso» rispetto al giudice dell’udienza di comparizione
predibattimentale. Non essendone, invece, prevista la radicale incompatibilità ai sensi dell’art. 34
c.p.p. non possono ritenersi adeguatamente garantite l’imparzialità e la terzietà del giudice quali
presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale (cfr. artt. 24 e 111, co. 2, Cost.). Il riferimento
alla semplice “diversità” del giudice del dibattimento rispetto a quello della fase predibattimentale
non è sufficiente ad assicurare la piena garanzia del giusto processo, trattandosi di una fattispecie
in cui il pregiudizio all’imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da
dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata come ipotesi di
incompatibilità. È, inoltre, violato anche l’art. 3 Cost. in quanto, l’art. 34, co. 2, c.p.p. detta una
disciplina ingiustificatamente differenziata prevedendo l’incompatibilità a partecipare al giudizio
soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare» e
non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale.
La Corte, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), ha infine ampliato i casi di incompatibilità dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., anche nella parte in cui non prevede che non
può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso
previsto dall’art. 554-quater, co. 3, c.p.p., ovvero con riferimento al giudizio di impugnazione della
sentenza di non luogo a procedere.