La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale (CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C‑305/22)

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25
della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul
motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584,
di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione
di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le
condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il
riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell’esecuzione di detta
pena, e dall’altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di
mantenere il mandato d’arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e
la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a
tale presa in carico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo,
l’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo. L’articolo 3, punto 2, della decisione quadro
2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi
fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
ha rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona
oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della
libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l’esecuzione di
detta pena nello Stato di esecuzione.

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