Con la sentenza numero 117, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 69, co.
4, del Codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve
entità del fatto, introdotta dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 per il
reato di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Richiamata la propria giurisprudenza sull’art. 69, co. 4, del Codice penale, la Corte ha accolto le
censure sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e di Cagliari e dalla
Corte di cassazione, ritenendo che, anche in relazione all’attenuante introdotta dalla sent. n. 86 del
2024, il divieto di prevalenza stabilito da tale norma violi l’art. 3, co. 1, della Costituzione, sia sotto
il profilo della ragionevolezza, poiché vanifica la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante
medesima, sia sotto il profilo dell’eguaglianza, in quanto impedisce al giudice di applicare sanzioni
diverse per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta.
La Corte ha altresì rilevato che, a fronte di una fattispecie astratta, come quella della rapina, i cui
elementi costitutivi possono manifestarsi mediante condotte marcatamente dissimili per gravità, il
divieto di prevalenza, nella sua assolutezza, contraddice i principi di individualizzazione,
proporzionalità e funzione rieducativa della pena, espressi dall’art. 27, co. 1 e 3, della Costituzione.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

