Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di uno dei requisiti richiesti dall’art. 2 del DL 4/2019 al fine di fruire del reddito di cittadinanza, prestazione che, si ricorda, risulta abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nello specifico, ad avviso della Consulta, non è costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost, la normativa nella parte in cui prevedeva l’indicato termine di 10 anni
invece di cinque anni. Non essendo di natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell’individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. Per questo motivo, il periodo di residenza decennale è stato ritenuto gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità principale della
prestazione in oggetto, a differenza del termine di 5 anni, che invece é stato preso come riferimento temporale dal legislatore per la misura dell’assegno di inclusione (art. 2 del DL 48/2023), oltre che ritenuto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, un periodo idoneo ad attestare adeguatamente il radicamento sul territorio.
venerdì, Set 11, 2026
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