Ai fini dell’operatività della preclusione prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. con riferimento al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il mero status di appartenente alla polizia municipale della persona offesa non è sufficiente a integrare la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni, essendo necessario accertare in concreto, rispettivamente, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 57 c.p.p. ovvero l’esistenza del formale conferimento prefettizio della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della l. n. 65 del 1986. In difetto di tale verifica, è illegittima l’automatica esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
venerdì, Ott 16, 2026
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