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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2026 > La Corte Edu sulle conseguenze delle dichiarazioni diffamatorie espresse nei confronti di un avvocato (CEDU, sez. IV, sent. 3 febbraio 2026, ric. n. 4100/24)
Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza

La Corte Edu sulle conseguenze delle dichiarazioni diffamatorie espresse nei confronti di un avvocato (CEDU, sez. IV, sent. 3 febbraio 2026, ric. n. 4100/24)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Marzo 2026
3 Min di lettura
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La decisione in esame trae origine dal ricorso presentato da parte di un avvocato georgiano di notevole fama pubblica il quale sosteneva di essere stato diffamato in virtù di alcune dichiarazioni rilasciate da un eminente ecclesiastico della Chiesa ortodossa georgiana durante un’intervista televisiva.
In particolare, il ricorrente lamentava che il rifiuto dei tribunali nazionali di tutelare la propria reputazione professionale contro l’accusa pubblicamente espressa e non confermata dal noto ecclesiastico, secondo cui egli sarebbe stato un informatore e un provocatore che aveva fornito informazioni ai servizi di sicurezza, costituisse una violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Da un punto di vista generale, la Corte ribadisce che il diritto alla protezione della reputazione è un diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione come parte del diritto al rispetto della vita privata; affinché tale parametro convenzionale acquisisca rilevanza, è necessario che l’attacco alla reputazione di una persona raggiunga un livello di gravità tale da pregiudicare il godimento del diritto al rispetto della vita privata. Tale requisito riguarda tanto la reputazione sociale in generale, quanto la reputazione professionale in particolare.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che il tribunale nazionale abbia imposto al ricorrente uno standard di prova irraggiungibile; infatti, nonostante la gravità delle accuse e l’assenza di qualsiasi fondamento fattuale accertato, la Corte Suprema ha posto l’onere della prova sul ricorrente per confutarle e ha ritenuto che le prove addotte dal ricorrente non fossero sufficienti a smentire le affermazioni dell’ecclesiastico.
Inoltre, le dichiarazioni di quest’ultimo sono state trasmesse in diretta sulla tv nazionale e, pertanto, il potenziale impatto negativo di tali accuse sulla reputazione professionale e sociale del ricorrente era significativo; a tal riguardo, la Corte ricorda che danneggiare la reputazione e la credibilità degli avvocati può avere gravi conseguenze sui diritti dell’imputato e sul diritto di accesso a un tribunale, che sono componenti essenziali del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Alla luce di quanto osservato, i giudici di Strasburgo ritengono che i tribunali nazionali non siano riusciti a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco ai sensi della Convenzione, determinando così una violazione dell’art. 8.

CEDU, sez. IV, sent. 3 febbraio 2026, ric. n. 4100-24Download

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