La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente,
il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti alla luce degli articoli
21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2, 5 e 7
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New
York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE
del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di
discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso
disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al
figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte
essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo
articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che: un datore
di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto
di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad
adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un
lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità
l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue
condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere
sproporzionato.
venerdì, Ott 16, 2026
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